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Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1 E' costituita l'Associazione Nazionale Produttori e commercianti di Corallo, Cammei e Materie Affini, Orafi, Agenti di Commercio e Disegnatori di gioielli ed oggetti con componenti di Corallo, Cammei e Materie Affini. Tale Associazione è più semplicemente denominata Assocoral. La sede è in Torre del Greco.

ART.2 L'Associazione ha carattere unicamente professionale, opera al di fuori di ogni tendenza politica o ideologica e non ha fini di lucro.

ART.3 L'Assocoral si pone come la valorizzazione, la tutela, la salvaguardia, la promozione di tutto quanto attiene il Corallo, i Cammei, le Materie Affini, nonché i comparti produttivi ad essi connessi.

A solo titolo di esemplificazione:

* Promuovere e sviluppare la coscienza organizzativa degli operatori del settore, per la difesa dei loro interessi professionali;

* tutelare ed assistere le Categorie rappresentate sul piano sindacale, economico, tecnico e professionale, presso chi di ragione e ovunque se ne presenti la necessità;

* supportare e contribuire a risolvere i problemi interessanti le Categorie rappresentate, effettuandone e coordinandone lo studio;

* favorire la formazione professionale degli addetti delle Categorie associate con particolare riguardo all'apprendistato, al fine della migliore qualificazione delle nuove leve del lavoro e degli stessi titolari d'impresa, nonché la riqualificazione dei suddetti;

* promuovere la costituzione di organismi cooperativi, consortili che possano meglio indirizzare le strutture delle imprese associate alle condizioni del mercato, dei beni, dei servizi ed alle esigenze del progresso tecnico e produttivo;

* sviluppare ogni adeguata iniziativa nel campo culturale e tecnico attraverso la diffusione di apposite pubblicazioni e l'istituzione di servizi di assistenza;

* promuovere e sviluppare utili rapporti con le Organizzazioni ed Istituzioni nazionale ed estere operanti nel campo delle categorie rappresentate.

Soci

ART.4 Sono previste le seguenti categorie di soci:

a) Soci effettivi;

b) Soci Fondatori;

c) Soci Aggregati;

d) Soci Onorari.

a) Soci Effettivi sono la Società, le Imprese artigiane iscritte alla Camera di Commercio con qualifica atta a far parte di una delle Categorie produttive di cui all'art. 1; tutti i Soci Effettivi partecipano a pieno titolo a tutte le attività dell'Assocoral, ed hanno diritto di voto.

b) Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione; tale titolo è puramente onorifico; 

c) Soci Aggregati sono enti, aziende, associazioni, privati che sostengono, attraverso il loro operato o con mezzi finanziari l'opera dell'Assocoral; partecipano all'attività dell'Assocoral senza diritto di voto.

d) Soci Onorari sono coloro che si sono resi benemeriti dell'Associazione. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Partecipano all'attività dell'Assocoral senza diritto di voto.

ART. 5 La domanda di iscrizione costituisce implicita ed integrale accettazione del presente Statuto e del Regolamento. L'iscrizione è impegnativa per un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione e si intende rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non abbia presentato le dimissioni a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART.6 Quote e fondi o riserve sociali. - I Soci sono tenuti a versare:

a) all'atto della domanda di iscrizione, la quota di iscrizione una tantum; 

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, un contributo annuale, ambedue stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile. Si fa divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali fondi, riserve, avanzi di gestione, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoga o aventi fini di pubblica utilità.

ART.7 La qualità di Socio si perde:

a) per atto di dimissioni da presentarsi secondo le norme dell'art.5;

b) per cessazione dei requisiti richiesti dall'art.4 ;

c) per il mancato pagamento delle quote sociali e di quanto previsto dal regolamento circa il mantenimento ed il funzionamento dell'Assocoral;

d) per esclusione conseguente al fatto di aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento, o per gravi ragioni inerenti alla condotta morale, che rendano incompatibile la presenza del socio nell'Associazione.

ART.8 Per tutto quanto concerne le modalità di accettazione, cessazione ed esclusione dalla qualità di Socio, competente a deliberare è il Consiglio Direttivo.

Organi Sociali

ART.9 Sono organi dell'Assocoral:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) la Giunta Esecutiva:

d) il Collegio dei Sindaci;

e) il Collegio dei Probiviri.

Delle Assemblee

ART.10 L'Assemblea ordinaria è costituita dalla riunione dei Soci in regola con la quota sociale ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante fax o raccomandata da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata. Sono ammesse le deleghe, ma ogni Socio non può avere più di una delega. L' Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei Soci, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione ha luogo automaticamente, trascorsa un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assocoral assistito dal Segretario dell'Associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta e solo sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è competente:

a) a eleggere tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;

b) a deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo;

c) a deliberare sulla relazione del Collegio dei Sindaci;

d) a deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 L'Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati. In questo ultimo caso, ove il Consiglio Direttivo non vi provveda entro un ragionevole tempo, la richiesta di convocazione può essere girata al presidente del collegio dei Probiviri che provvederà a convocare l'Assemblea . Questa sarà presieduta dal Socio più anziano.

ART. 12 L' Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in regola col versamento dei contributi. In questo caso, sarà portato all'ordine del giorno unicamente l'argomento che è motivo della convocazione. Inoltre l'Assemblea straordinaria è competente a decidere sulle eventuali modifiche dello statuto e a deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori e indicando la destinazione delle eventuali rimanenze attive. L'Assemblea per essere valida richiede l'intervento di almeno la metà dei Soci. Sono ammesse le deleghe come previsto dall'art. 10. assoluta dei presenti.

Delibera a maggioranza assoluta.  Nel solo caso di scioglimento è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Soci.

Del Consiglio Direttivo

ART.13 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette ) membri. Dura in carica tre anni, e scade il 31 dicembre del triennio, restando in carica per l'ordinaria amministrazione e per l'elezione immediata del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro il 31 gennaio successivo.

Nel caso in cui un posto di Consigliere si rendesse vacante subentra il Socio che ha riportato il maggior numero di voti nella precedente elezione.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto e a maggioranza, tra i propri membri, il Presidente. Il Consiglio Direttivo elegge ancora , tra i propri membri, due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.

E' facoltà del Presidente cooptare, in seno al Consiglio Direttivo, due Soci a svolgere le funzioni di Consigliere Segretario e Consigliere Economo.

ART.14 Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione dei deliberata dell'Assemblea e provvede a tutto quanto è necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Può indire, su particolari argomenti, un Referendum consultivo fra i Soci, lasciando un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni per la risposta.

Il Referendum è valido quando sia stata ottenuta la maggioranza assoluta dei voti dei soci iscritti al momento della sua divulgazione ed in regola con il contributo sociale. E' fatto obbligo al Consiglio Direttivo di portare l'argomento oggetto del Referendum all'ordine del giorno della prima Assemblea utile per la ratifica, e comunque non oltre i tre mesi dalla consultazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Approva il Regolamento interno e ne delibera le eventuali modifiche. Il Consiglio può altresì nominare Commissioni di lavoro,attribuendo loro la facoltà di richiedere la collaborazione dei Soci anche non Consiglieri e di eventuali esperti esterni. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, e, a parità di voti, prevale la tesi a cui il Presidente è favorevole.

Della Giunta Esecutiva

ART. 15 Fanno parte della giunta Esecutiva il Presidente e i due Vice Presidenti, il Consigliere Segretario, Il Consigliere Economo.

La Giunta Esecutiva:

* assiste e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

* sostiene e consiglia il Presidente;

* collabora col Presidente nell'attuazione delle delibere dell'assemblea del Consiglio Direttivo;

La Giunta è regolarmente riunita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART.16

Del collegio dei Sindaci

I Sindaci sono nominati nel numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea dei Soci che li può eleggere anche tra persone non associate. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione essi eleggono tra loro un Presidente. I Sindaci hanno il compito di sorvegliare la gestione sociale e patrimoniale, verificare le scritture contabili. Curano la relazione economica da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Essi partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 17

Del Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. Esso è composto di tre membri,persone di spiccata onestà e dirittura morale, non necessariamente membri dell'Associazione, i quali tra essi eleggono un Presidente.

I Probiviri sono rieleggibili.

La carica di Proboviro è compatibile con altre cariche sociali in seno all'Assocoral. I Probiviri decidono, senza particolari formalità di procedure, su ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero tra un Socio e l'Associazione, ovvero tra cariche sociali e Soci, in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e del Regolamento dell'associazione.

Il Socio che intende promuovere una decisione del Collegio dei Probiviri, deve presentare un ricorso scritto al Collegio nella persona del suo Presidente.

Cariche Sociali

ART.18

Del Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, a maggioranza, tra tutti i membri dello stesso. Il Presidente può essere rieletto alla stessa carica per un massimo di due trienni consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti. Ne ha la firma e può delegare per singole attività.

ART. 19

Il Presidente: Convoca, di sua iniziativa o qualora richiesto, l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, presiedendone le adunanze; Ha la gestione ordinaria dell'Associazione ed attua le deliberazioni degli Organi Collegiali; Può riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, enti, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare, rilasciandone quietanza liberatoria. Può delegare alcune sue competenze a componenti del Consiglio Direttivo, che a lui rispondono del proprio operato. Può invitare a partecipare ai lavori delle Assemblee Ordinarie, dei Consigli Direttivi e delle Giunte Esecutive persone la cui presenza egli reputi utile o necessaria.

Il Presidente in accordo con la Giunta Esecutiva:

* dà esecuzione ai deliberata dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

* esamina preventivamente i problemi di particolare importanza per decidere l'eventuale convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare;

* solo in casi di particolari gravità e urgenza, può assumere decisioni, nell'interesse della Categoria. Tali decisioni, per essere valide, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Dei Vice Presidenti

ART. 20 I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento momentaneo del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in assenza di questi, dall'altro Vice Presidente. In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente interinale, e procede, entro tre mesi, alla convocazione del Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.

Del Consigliere Segretario

ART. 21 IL Consigliere Segretario è nominato dal Presidente tra tutti i Soci dell'Assocoral.

Egli sovrintende, secondo le direttive dell'Assemblea e del Consiglio, alla gestione degli uffici dell'Associazione, dirige il personale di segreteria, partecipa alle riunioni dei vari organi collegiali redigendone regolare verbale.

Del Consigliere Economo

ART.22 Il Consigliere Economo è nominato dal Presidente tra tutti i Soci dell'Assocoral.

Egli ha la responsabilità della tenuta delle scritture contabili e della conservazione dei beni patrimoniali dell'Assocoral. Al Consigliere Economo è affidato il compito di predisporre il bilancio consuntivo e Preventivo.

ART.23 Tutte le cariche sociale vengono ricoperte a titolo gratuito.

ART.24 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di del del Codice Civile.

ART.25 Il presente Statuto sostituisce il precedente che viene integralmente abrogato.

ART.26 Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

REGOLAMENTO ASSOCORAL

Costituzione e Scopi

ART. 1 L'Assocoral è costituita con durata illimitata. Ha sede in Torre del Greco.

ART.2 L'anno sociale ha inizio il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART.3 Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione:

* opera per attuare strumenti organizzativi ed operativi atti ad incrementare e migliorare tutti i servizi e le attività che interessano la fabbricazione, il commercio, l'esportazione delle merci relative ai propri scopi sociali:

* svolge e favorisce nel comune interesse dei soci ogni azione di propaganda, assistenza e tutela che abbia attinenza con l'esercizio dell'artigianato, dell'industria e del commercio di Coralli, Cammei e Materie Affini e potrà fondare e promuovere il finanziamento di scuole per la preparazione tecnico e professionale dei giovani che rivelino particolari attitudini;

* svolge azione sindacale a favore dei propri soci. In particolare, partecipa alla stesura e firma del contratto di lavoro dei dipendenti del settore;

* può istituire laboratori di analisi strettamente riservati alla professione e regolati in conformità allo Statuto e Regolamento dell'Assocoral;

* può pubblicare un periodico a carattere informativo per tenere aggiornati i Soci su quanto può interessare tutte le Categorie e particolarmente una o più Categorie;

* può istituire commissioni arbitrali per la definizione di ogni controversia in materia di produzione e di scambi commerciali, che potrà funzionare a favore dei Soci e anche dei non Soci, per accordi contrattuali o a richiesta;

* può favorire e curare l'istituzione di corsi di formazione e istruzione del personale.

I Soci

ART.4 Sono Soci dell'Assocoral le ditte che esercitano attività tali da essere incluse nelle seguenti Categorie produttive:

* società produttrici, distributrici di manufatti in corallo;

* artigiani produttori di manufatti in Corallo:

* società produttrici, distributrici di Cammei di conchiglia;

* artigiani produttori di Cammei in Conchiglia,

* Società produttrici, distributrici di manufatti con materiali affini (p.es. pietre dure, ambra, conchiglie etc.);

* Artigiani produttori di manufatti con materiali affini;

* Società produttrici e/o distributrici di manufatti in oro/argento anche con applicazione di coralli, cammei e materie affini;

* Artigiani e produttori di manufatti con materiali affini;

* Società produttrici e/o distributrici di manufatti in oro/argento anche con applicazioni di Coralli, Cammei e materie affini;

* Artigiani e produttori di manufatti in oro/argento anche con applicazione di corallo, cammei etc.

* Agenti di commercio,

* Disegnatori di gioielli.

ART.5 Coloro i quali (società o imprese artigiane) intendono iscriversi all'Assocoral dovranno indirizzare al Presidente dell'Associazione istanza debitamente firmata e corredata dei seguenti documenti:

a) copia della autorizzazione di Pubblica Sicurezza;

b) copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.A, dal quale risulta l'attività che il richiedente svolge;

c) dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente ha preso visione dello Statuto e del Regolamento e ne accetta tutte le norme;

d) indicazione della persona che, in seno alla azienda, avrà la responsabilità legale nei confronti dell'Assocoral e che sarà la sola a poter ricoprire Cariche Sociali in seno all'Associazione. In caso di elezioni, si intende che la designazione viene fatta alla persona e non alla ditta;

e) indicazione dell'attività esercitata, con particolare riferimento alle Categorie Produttive presenti in Associazione. Nel caso l'azienda richiedente eserciti più attività tra quelle previste, deve essere indicata quella prevalente.

ART. 6 Possono venire sospesi e/o esclusi dall'Associazione, oltre che per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione, quei Soci che manchino agli obblighi sociali o che si rendano indegni di farne parte. Il socio che fosse sottoposto a indagine da parte delle Autorità Giudiziarie su fatti inerenti la sua attività professionale, viene automaticamente sospeso, in attesa della sentenza definitiva. Il giudizio su tali casi spetta al Consiglio Direttivo. Contro la decisione di questi è ammesso ricorso ai Probiviri.

ART.7 I Soci concorrono alle necessità della Associazione con una quota sociale annua da versarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. All'atto dell'ammissione viene anche versato un contributo una tantum a titolo di tassa di iscrizione. Sono stabilite diverse classi di quote sociali annue, da un minimo ad un massimo, che sono fissate per ogni Socio dal Consiglio Direttivo in relazione alla attività svolta dal Socio ed al grado di importanza dell'attività.

Il contributo una tantum è stabilito in misura uguale per tutti i Soci. La misura delle quote sociali annua è stabilita dal Consiglio Direttivo, in relazione alla necessità dell'Associazione. Ogni variazione nella misura delle quote sociali annue dovrà essere sottoposta al consiglio Direttivo.

ART. 9 IL Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri e viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e, inoltre, ogni qualvolta questi lo riterrà opportuno.

ART.10 Nel quadro di allargare quanto più è possibile la platea delle attività rappresentate ed al fine di avere sempre vive e presenti le istanze delle svariate realtà operanti nel comparto Coralli, Cammei ,Materie Affini, si stabilisce che il Consiglio può cooptare al suo interno un rappresentante di altre Categorie Produttive, associazioni di artigiani, consorzi che abbiano almeno dieci membri, e che chiedano di aderire all'Assocoral.

Del Referendum

ART.11 Su richiesta di almeno cinque Soci, il Consiglio Direttivo può indire un referendum tra i Soci in regola con le quote sociali, su argomenti di comune interesse, o di interesse di solo o più Categorie Produttive. In tal caso saranno chiamati ad esprimere la propria opinione unicamente i Soci appartenenti alle Categorie Produttive interessate. A tal uopo si invierà a mezzo fax o raccomandata, a ciascun Socio, una scheda sulla quale sarà riportato il motivo che diede causa alla consultazione.Saranno ritenute valide le risposte inviate entro 8 gg. Dal ricevimento.

Del Collegio dei Probiviri

ART.12 Il Socio che intente promuovere una decisione del Collegio dei Probiviri deve presentare un ricorso scritto al Collegio nella persona del Presidente dello stesso. Tale ricorso verrà esaminato entro un massimo di trenta giorni. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile. Essa sarà comunicata per iscritto alle parti, nonchè al Presidente dell'Assocoral E' fatto obbligo al Presidente dell'Assocoral di porre all'ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile la ratifica della decisione del Collegio dei Probiviri. Dopo tale ratifica, la decisione del Collegio dei Probiviri avrà efficacia esecutiva.

Delle Elezioni

ART. 13 Possono partecipare alle votazioni, in qualità di elettori, tutti i legali rappresentanti delle Aziende in regola con le quote sociali.

ART. 14 Sono ammesse le deleghe, nella misura massima di una per Socio.

ART.15 Possono essere eletti tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, siano essi presenti, o rappresentati per delega, oppure assenti.

ART.16 I Soci eletti devono comunicare per iscritto al Segretario l'accettazione della carica entro 30 gg. Dalle elezioni, pena la decadenza dell'incarico. In caso di rinuncia o dimissioni, subentra il primo dei non eletti nella precedente elezione.

ART.17 Eventuali reclami sullo svolgimento delle votazioni possono essere effettuati entro 30 gg. dalle elezioni, con raccomandata indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri dell'Assocoral.

ART. 18 Il seggio è composto dal Presidente del Seggio e da due Scrutatori, tutti scelti tra i presenti al momento della costituzione del Seggio.

Elezione del Consiglio Direttivo

ART. 19 All'atto della votazione, all'elettore verrà consegnata una scheda sulla quale potrà indicare un massimo di 7 (sette) preferenze.

ART.20 La durata massima delle votazioni è fissata in ore due dall'inizio delle operazioni di voto. Dopo tale termine non sarà più consentito votare e si darà inizio immediatamente alle operazioni di spoglio. A scrutinio ultimato, risulteranno eletti coloro che avranno riportato maggior numero di preferenze.

ART. 21 Il voto è segreto.

Elezioni del Collegio del Sindaci

ART. 22 I Componenti del Collegio dei Probiviri possono essere anche persone non iscritte all'Assocoral. Non sono previste candidature.

Art.23 All'elettore verrà consegnata una scheda sulla quale potrà apporre un massimo di 3 (tre) preferenze. I tre nomi che avranno riportato maggior numero di preferenze saranno Effettivi, i due che seguiranno saranno Supplenti.

ART. 24 Il voto è segreto.

Elezione Collegio del Probiviri

Art. 25 Componenti il collegio dei probiviri possono essere anche persone non iscritte all'Assocoral, note per la loro spiccata probità, onestà, equità. Il presidente dell'Assemblea, all'atto delle elezioni, dopo essersi consultato con tutti i Soci presenti, propone la lista dei candidati. Si può dare fino a un massimo di tre preferenze. L'elezione può avvenire anche per acclamazione.
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